Disturbi Specifici di Apprendimento
Il Delegato per la Disabilità previsto dalla legge n. 17 del 1999 ha funzione di coordinamento e monitoraggio di tutte le iniziative concernenti anche l’inclusione degli studenti con DSA all’interno dell’Ateneo (cfr. delibera Cnudd del Novembre 2011).
Per gli studenti iscritti all’Università di Pavia quindi, il Delegato del Rettore per la disabilità dell’Università di Pavia si occupa anche degli studenti con DSA.
Legislazione DSA
- La Legge 8 ottobre 2010, n. 170
- D M 5669 del 12 luglio 2011 – Linee guida DSA
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana
- Gli Atenei devono prevedere “servizi specifici” di nuova attivazione o nell’ambito di quelli già esistenti di tutorato/disabilità che pongano in essere le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
- Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico.
Il Centro SAISD a seguito dell’entrata in vigore della legge n.170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, eroga i servizi necessari a garantire l’accoglienza ed il supporto agli studenti con certificazione di disturbo specifico di apprendimento.
La certificazione
Le certificazioni diagnostiche di DSA effettuate da strutture sanitarie pubbliche o strutture accreditate.
La diagnosi per dimostrare il proprio stato di DSA non deve superare, all’atto della presentazione, i tre anni dalla data del rilascio.
Strumenti compensativi e misure dispensative
Gli Atenei devono assicurare agli studenti che abbiano certificato la presenza di DSA le misure dispensative e gli strumenti compensativi sia durante lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea, sia nello svolgimento dell’attività didattica, sia in sede di verifica e di valutazione.
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene che gli Atenei debbano consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare gli ausili eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:
- registratore digitale;
- PC con correttore ortografico;
- testi in formato digitale;
- programmi di sintesi vocale;
- calcolatrice;
- materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni;
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.
Per quanto attiene alle misure dispensative:
- considerare la possibilità di suddividere la materia d’esame in più prove parziali;
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenta un ostacolo e se può essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
- sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.
Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA, e considerati i casi di particolare gravità, è opportuno valutare in modo personalizzato e in accordo con lo studente le misure compensative e gli strumenti dispensativi più adatti per il percorso individuale.